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San
Giobbe |
Facoltà di
Economia Fond.ta San Giobbe, ex Macello Cannaregio 873 - VENEZIA |
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Università
Ca' Foscari VENEZIA |
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Regolamento del Macello Comunale del 15 Maggio 1843
CONGREGAZIONE
MUNICIPALE DELLA REGIA CITTA’ DI VENEZIA
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AVVISO
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Ad
oggetto che le Macellazioni di tutti gli animali atti al cosumo,seguano
con quella regolarità che torna indispensabile e che del pari
regolarmente poi venga esercitata la vendita delle Carni degli animali
medesimi:
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si
porta a pubblica notizia quanto segue.
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PARTE
I
Art. 1. L’uccisione dei quadrupedi domestici le cui carni servono a commestibile, avrà luogo nel solo grande Macello pubblico a S. Giobbe, il quale resterà aperto all’uopo ogni giorno feriale, giusta l’orario fissato dall’annesso prospetto A, e in qualunque caso straordinario ed urgente da riconoscersi dalla Congregazione Municipale, anche la mattina dei dì festivi. Art. 2. Saranno ammessi alla macellazione Manzi, Tori, Vacche, Manzetti, Vitelli, Montoni, Castrati, Pecore, Agnelli, Caproni, Capre, Capretto, Arierti e Majali. Ne verranno poi assolutamente esclusi: a) le Vacche, Pecore e Capre pregne e le Scrofe; b) i Vitelli da latte, che non abbiano oltrepassata l’età di otto giorni; c) I Suini dal 1 Aprile al 14 Ottobre; d) e qualunque altro degli annoverati animali che non sia sano. Art. 3. E’ vietato inoltre l’ingresso nel macello di buoi, vacche, tori e manzetti morti e molto meno delle loro carni, e vi sarà soltanto permesso l’introduzione dei vitelli, majali, agnelli e capretti morti, i quali provenendo da paesi lontani difficilmente possono essere tradotti vivi a Venezia, sempre però colla scorta di regolare fede sanitaria. Art. 4. Per la sola via navigabile, gli animali cautamente allacciati se grossi, entreranno nel Macello per esservi o tosto uccisi o collocati temporariamente nelle annessevi stalle apposite ove saranno a spese del proprietario convenientemente nutriti, e dalle quali non saranno tratti che per passare direttamente ai rispettivi contigui ammazzatoj. Art. 5. Lo stato di sanità sarà certificato da fedi emesse dal veterinario e perito del luogo o mercati donde provengono gli animali e verificato dal Veterinario Municipale. I certificati di Sanità devono essere di data recente. La loro valitura o perito del luogo o mercati donde provengono dalla distanza di dieci miglia da Venezia. In caso di provenienza da luogo più lontano si compenserà un giorno ongi dieci miglia di maggiore distanza. I certificati dovranno esprimere non solo in modo positivo lo stato di salute delle bestie cui si riferiscono, ma ben anco escludere ogni sospetto di provenienza da madre e da località infette da contagio. I certificati indicheranno oltre alla data il nome e cognome del conducente, la qualità delle bestie, il sesso, il colore del pelo e le marche visibili. Non saranno ammessi i certificati, che mancassero di alcuno degli estremi indicati, e quindi esclusa l’introduzione nel Macello della bestia ne sarà scortata. Art. 6. Gli animali ricoverati nelle stalle annesse al Macello i quali cadessero gravemente ammalati o in sospetto di morbo saranno segregati dagli altri e posti in luogo apposito di osservazione. Nei capi di epizzozie saranno rigorosamente osservati i veglianti regolamenti. Art. 7. Il proprietario dell’animale escluso dal Macello per malattia potrà reclamare in iscritto alla Congregazione Municipale la quale confermerà l’esclusione se il voto del proprio Medico d’ufficio sarà conforma a quello del Veterinario pure d’ufficio, e provocherà l’inappellabile decisione del Regio Medico Provinciale se differente. Art. 8. La Congragazione Municipale somministrerà i principali strumenti per la macellazione e ne esigerà il corrispettivo stabilito dall’annessa Tariffa B. da pagarsi prima dell’ingrasso degli animali nell’amazzatojo. La lista per bollare le carni e la legna da fuoco occorrente per far bollire l’acqua necessaria alla depilazione dei majali saranno custodite ed amministrate all’evenienza da chi sarà incaricato dalla stessa Congregazione. Art. 9. L’animale ucciso sarà tosto dissanguato, sventrato, scorticato e tenuto pendente, non più però di 24 ore, e segnato quindi, se le sue carni siano riconosciute sane, almeno con quattro timbri sanitarj a pattina nera, differenti a seconda delle diversità della specie, vale a dire uno per ogni quarto, dopo la quale operazione soltanto potrà essere dimezzato, smembrato, diviso e trasportato col mezzo unicamente di barca nelle botteghe per esservi posto in vendita. Art. 10. Le parti morbose degli animali saranno mutilate, tenute in luogo apposito sotto chiave dal custode dello stabilimento e dopo le ispezioni del Macello, sepolte a spese del proprietario. A spese egualmente del proprietario. A spese egualmente del proprietario sarà sepolto il cadavere di quell’animale le cui carni venissero riconosciute non opportune al consumo. Art. 11. Il sangue potrà essere raccolto dai rispettivi proprietarj della bestia uccisa, per uso delle fabbriche, semprecchè lo sia ogni giorno e in recipienti opportuni. Art. 12. Le pelli. le budella, le unghie, le corna, le ossa ed altro onde potessero emanare esalazioni nocevoli, verranno tosto allontanati dal Macello es esposti all’asciugamento in luoghi discosti e adattati. Art. 13. E’ vietato l’ingresso nello Stabilimento alle persone non aventi interesse o lavoro nel Macello. E’ pure vietato qualunque ingombro ed impedimento tanto nell’ingresso del Macello, quanto ne’ suoi cortili e nei particolari ammazzatoj, i quali, terminata la macellazione, dovranno essere ben lavorati dai famigli dei macellaj e quindi chiusi a catenaccio a chiave. Art. 14. Le feci, le materie tratte dagli stomachi e dalle budella, le scopature ed ogni altra immondezza saranno gettate in appositi letamaj i quali di quando in quando e a seconda del bisogno si svuoteranno. Art. 15. La quiete, il buon ordine e la nettezza saranno rigorosamente mantenute in tutto lo stabilimento dalle cui stalle specialmente dovrà tenersi lontano ogni pericolo d’incendio. PARTE II Art. 16. Chiunque vorrà esercitare vendita di carni dovrà chiedere licenza alla Congregazione Mubicipale, indicando il luogo che egli intende istituire l’esercizio, e la qualità delle carni da vendersi. Riconosciuta l’opportunità del locale, la Congregazione accorderà a tempo indeterminato la licenza. In caso di rifiuto potrà la parte reclamare all’I.R. Delegazione Art. 17. Non sarà permesso al concessionario di trasferire il venditorio in un altro luogo quantunque nella casa medesima. In caso di ideato traslocamento dovranno essere esaurite le pratiche portate dal precedente articolo. Art. 18. IL concessionario non potrà cedere la licenza senza permesso della Congregazione Municipale, da invocarsi mediante comulativo ricorso. La licenza si terrà come nuova conferita. Art. 19. I venditorj dovranno essere tenuti colla maggiore possibile pulitezza mediante frequenti scopature e lavature del suolo, del banco, delle tende e di tutti gli utensili. Le pareti interne e la soffitta dovranno essere imbiancate annualmente, ed anche di più ogni qualvolta se ne riconosca il bisogno dalla Congregazione Municipale. Art. 20. Le carni da vendersi dovranno provenire dal pubblico Macello esclusivamente essere perfettamente sane e non potranno venire appese fuori della luce della bottega. Art. 21. Vi saranno due sorta di esercizj: l’uno per la vendita di carne di bue, vitello, castrato, agnello, e capreto: l’altro per la vendita di carne di vacca, pecora e capra. Art. 22. In un solo esercizio potranno vendersi cumulativamente le rispettive carni, ma non potranno nella stessa bottega aver luogo i detti due esercizj promiscuamente. Art. 23. All’esterno di ongi bottega dovrà tenersi esposto il cartello sul quale sia indicata a caratteri visibili la qualità della carne che si vende. Art. 24. E’ vietato di pesare la carne coll’aggiunta di qualsiasi sorta di carta grossa e di usare bilancie che non siano a campione. Art. 25. E’ vietato la vendita delle carni per le pubbliche vie o in qualunque altro luogo che non sia un venditorio approvato. Art. 26. E’ proibito ai carnivendoli e loro garzoni di girare per la città colla sopraveste intrisa di sangue. Art. 27. I principali sono responsabili delle mancanze commesse dalle persone loro dipendenti. PARTE
III |
Municipale
accorderà la chiesta licenza, salvi i diritti dell’I.
R. Finanza. In caso di rifiuto al parte potrà reclamare all’I.
R. Delegazione.
Art. 29. Le bestie non potranno essere tradotte alle stalle che per la via navigabile a termini dell’avviso Municipale 22 Gennaio 1841 N. 16741-4374 e cautamente allacciate. Art. 30. Non potrà il concessionario trasferire le bestie in altre stalle, nè cedere la propria licenza ad altra persona senza il permesso della Congregazione Municipale. Art. 31. L’aumento, la diminuzione, le malattie e la morte degli animali dovranno essere immediatamente denunciate alla Congregazione Municipale. Art. 32. Gli animali presi da malattia contagiosa o sospetta tale, dovranno essere segregati dai sani e convenientemente trattati. In mancanza di luogo per queste separazioni, il proprietario dovrà assoggettarsi a tutte quelle misure che per impedire la diffusione del morbo, trovasse la Congregazione Municipale di adottare a seconda dei veglianti Regolamenti di Polizia veterinaria. Art. 33. L’animale morto sarà sepolto a tutto carico del proprietario alla presenza del Veterinario d’Ufficio e di un Commesso Municipale. Art. 34. Chiunque tenga cavalli, mulli ed asini dovrà darne notizia alla Congregazione Municiplae cui saranno partecipati eziandio gli accidenti come all’art. 31. Art. 35. Le stalle dovranno essere di quando in quando pulite, e vuotate ogni giorno dal letame. Art. 36. Le lanterne o fanali delle stalle e fenili dovranno essere chiusi per allontanare ogni pericolo d’incendio. PARTE IV Art. 37. Il veterinario d’Ufficio è immediatamente soggetto alla Congregazione Municipale, e deve eseguire tutti gli ordini che gli verranno dati dalla medesima. Art 38. Per ipiù pronto ed esatto disimpegno delle sue incombenze relativamente agli esami degli animali da macello e delle loro carni, il Veterinario avrà l’alloggio nei locali appositi dello stabilimento. Art. 39. Egli deve riconoscere lo stato. a) Degli animali da nodrume e di quelli ad altri usi esistenti in città. b) delle bestie da macellarsi. c) delle carni da porsi e poste in vendita; favorire il buon governo degli animali e la polizia della stalle, invigilare perché abbiano luogo clandestine macellazioni e sopraintendere al sotterramento dei cadaveri delle bestie o della carni. Art. 40. Egli è quindi obbligato di praticare delle saltuarie ispezioni alle stalle, di esaminate gli animali prima e dopo la macellazione e di visitate di quando in quando inaspettatamente le botteghe dei carnivendoli e dei pizzicagnoli per iscoprire se v’abbiano carni corrotte o provenienti da clandestine macellazioni, e se vi commettano frodi a danno dei consumatori. Art. 41. Egli deve denunziare immediatamente alla Congregazione Municipale, ogni sviluppo, andamento, ed esito di malattia negli animali, ogni esclusione dei medesimi dal macello, ed ogni contravvenzione al presente regolamento. Art. 42. Negli esami che gl’incombono e prescritti agli articoli 2. 3. 4. 6. 10. 32. 38. il Veterinario deve strettamente osservare le vigenti norme di polizia sanitaria. Art. 43. Nei casi dubbj di spettanza veterinaria egli deve rivolgersi al Medico Municipale. PARTE V Art. 44. Il custode e gl’inservienti del Macello sono immediatamente soggetti alla Congregazione Municipale. Art. 45. Il custode p il depositario delle chiavi del Macello cui egli stesso Macello cui egli stesso, nelle ore fissate dall’anneso orario dovrà ogni giorno chiudere e aprire. Art. 46. Non potranno mai abbandonare lo stabilimento nel tempo che resta aperto, e ne veglieranno la pulitezza e il buon ordine d’esecuzione, in quanto sia di loro spettanza, delle pratiche volute dall’attuale regolamento. Art. 47. Il Custode è responsabile di tutti gli utensili ed attrezzi di ragione Municipale, esistenti nello stabilimento, e dovrà sempre tenere sotto tanto i timbri sanitarj perché non se ne abusi o dalle parti, quanto le carni le quali riconosciute non opportune al consumo, dovessero giusta l’articolo 10 sotterarsi. Art. 48. Il Custode terrà un registro giornaliero di tutti gli animali uccisi, distinguendone la specie e il macellajo cui appartengono e formandone poscia un prospetto settimanale e alla fine di ogni anno un riassuntivo da tenersi ostentabile ad ogni superiore ricerca. PARTE VI Art. 49. Per le contravvenzioni al presente Regolamento, nei casi contemplati dal Codice delle gravi trasgressioni di Polizia e Finanza i contravventori incorreranno nelle seguenti penalità ad applicarsi dietro procedura sommaria della Congregazione Municipale, salvo il reclamo alla I.R. Delegazione. a) L’uccisione d’un animale fuori del pubblico Macello, in qualunque luogo avvenisse, oltre alla confisca del genere, sarà punita colla multa di austr. L. 60. b) La Macellazione di bestia non visitata, oltre la confisca della bestia o suo valore, colla multa di austr. L. 60. c) Chi introdurrà gli animali nel Macello o nelle stalle della città per altra via fuorché per la via navigabile, com’è prescritto dagli articoli 4 e 29 o chi lascierà vagare le pubbliche strade verrà multato con austr. L. 30. d) Chi trasporterà le carni dal Macello ai venditorj approvati con altro mezzo fuorché colla barca com’è voluto dall’articolo 9 incorrerà nella multa di austr. L. 12. e) Il contravventore all’articolo 11 del presente Regolamento decaderà dalla licenza di più raccoglier sangue. f) La contravvenzione all’articolo 19 verrà multata con austr. L 12. g) La vendita delle carni senza licenza o in luogo vietato, oltre l’immediata chiusura dell’esercizio e la confisca della carni sarà punita colla multa asutr. L. 60. h) La detenzione di carni provenienti da bestia non visitata o Macellata senza bolletta di sanità o con bolletta a valitura scaduta, oltre la confisca delle carni o loro valore sarà soggetto alla multa di austr. L. 60. i) La detenzione e la vendita delle carni diverse da quelle del rispettivo esercizio, oltre la confisca delle medesime, sarà punita colla multa di austr. L. 60. k) Chi appenderà le carni fuori della luce delle botteghe incorrerà nella multa di austr. L. 12. l) Chi in contravvenzione all’articolo 14 getterà feci od altre già della rive del Macello incorrerà alla multa di L. 12. m) L’inadempimento delle prescrizioni espresse all’articolo 23 sarà punito colla multa di austr. L. 30. n) La contravvenzione all’articolo 24 sarà trattata giusta l’avviso Municipale 19 Maggio 1838. N. 6133-1740. o) Le ommesse denuncie richieste degli articoli 31. 24. saranno punite con austr. L 12. p) Le contravvenzioni agli articoli 15. e 26. saranno punite in via disciplinare. Art. 50. I recedivi soggiaciono a doppia multa. Se la pena delle precedente contravvenzione fa minore di quella in cui essi incorrono per la nuova, invece di raddoppiare quest’ultima vi si aggiunge la prima. La recidività si ritiene incorsa quando dalla prima alla seconda contravvenzione non sia trascorso un termine maggiore di sei mesi. Art. 51. In caso di terza contravvenzione entro il termine di cui sopra o di pertinace renitenza all’esecuzione dagli ordini o delle opere ingiunte dell’esercizio a seconda dei casi, da ingiungersi dalla Congregazione Municipale, salvo ricorso alla I. R. Delegazione in quanto non sia provveduto dal Codice delle Gravi Trasgressioni Politiche. Art. 52. Oltre all’osservanza delle presenti discipline i Macellaj e venditori di carni dovranno assoggettarsi a tutte quelle ulteriori disposizioni che in aggiunta all’attuale regolamento fossero in seguito emanate rapporto a questi esercizj. Arte. 53. Gli Ufficj ed Agenti pubblici in quanto spetta a ciascuno sono iincaricati di vegliare la più stretta esecuziuone del presente che sarà stampato pubblicato ed affisso anche all’ingresso del Macello per comune intelligenza e norma. |
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(1)
Le stalle dovranno essere poste in un fondo asciutto e selciato di
pietre cotte con declivio e scolo che porti fuori le orine, spaziosa
in proporzione del numero degli animali con due, o più porte
secondo la grandezza, con sotto porticale che diffenda il mezzogiorno
con altre porte alla tramontana, con finestre non piccole e sempre
superiori alla testa degli animali perchè questa non sia offesa
da colpe freddi, e possa entrare molt’aria pura per rimediare
a quella che dentro sempre si altera dal fiato, dal sudore e dai
letami degli animali. Si osserva poi che l’uso dei legni o
travi sotto la paglia del letto degli animali è assai pernicioso;
perchè questi s’inzuppano delle orine, e dello sterco
e mantengono un cattivo odore ed un’aria mal sana; un selciato
di pietre cotte si può facilmente lavare quando occorre. Sono
molto dannose le greppie molto basse col fondo sopra la cruda terra;
e quindi dovranno essere bastamente levate col fondo di legni posti
in modo di rastrello. I letami devono essere spesso essere portati
fuori della stalla perchè non ne infettino l’aria la
quale deve essere respirata dagli animali. Del restante si osserveranno
le istruzioni intorno alle Epizoozie già in vigore in queste
Provincie.
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ORARIO
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Il
Macello sarà aperto nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre,
Gennajo, Febbrajo, Marzo, alle ore 6 antimer. e chiuso alle ore 4 pomeridiane
e negli altri Mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Agosto, Settembre alle
ore 4 antimer., e chiuso alle ore 7 pomer.
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TARIFFA
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| Bue Toro Vacca Civetto o Manzetto Vitello Agnello Capretto |
Centes.
60 |
Capra Pecora Castrato Montone Ariete Caprone Majale |
Centes.
16 |
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| Venezia 15 maggio 1843 | ||||
Il
PODESTA’
GIOVANNI CONTE CORRER L’ASSESSORE
MUNICIPALE |
||||
Per
Francesco Andreola Tipografo dell’I.R. Governo, della Provincia,
e dell’I R. Marina.
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