Dipartimento di Scienze Economiche "M.Fanno" Università di Padova |
Dipartimento di Scienze Economiche Università Ca' Foscari di Venezia |
Dipartimento di Diritto dell'Economia Università di Verona |
![]() |
Centro di Ricerca Interuniversitario
sull'Economia Pubblica |
Statuto
Convenzione per l'istituzione del
Centro di Ricerca Interuniversitario sull'Economia Pubblica (CRIEP)
TRA
l'Università degli studi di Padova, rappresentata dal Magnifico
Rettore prof. Giovanni Marchesini,
l'Università degli studi di Venezia, rappresentata dal Magnifico
Rettore prof. Maurizio Rispoli,
l'Università degli studi di Verona, rappresentata dal Magnifico
Rettore prof. Mario Marigo
allo scopo di promuovere la collaborazione scientifica fra i docenti
e i ricercatori delle stesse Università nel campo dell'economia
pubblica, vista anche sotto l'aspetto giuspubblicistico,
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Costituzione del CRIEP
E' costituito, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
fra le Università degli studi di Padova, Venezia e Verona il Centro
di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP).
Afferiscono al CRIEP i sottoindicati Dipartimenti e Istituti delle
Università convenzionate:
Dipartimento di scienze economiche dell'Università di Padova;
Dipartimento di scienze economiche dell'Università di Venezia;
Istituto di diritto pubblico dell'Università di Verona.
Art. 2
Finalità del CRIEP
Il CRIEP è costituito con le seguenti finalità:
a) promuovere, sostenere e coordinare studi e ricerche sull'economia
del settore pubblico con riguardo sia alle entrate che alle spese; sulle
aziende pubbliche, di pubblica utilità e gli enti non-profit; sulla
regolamentazione dell'economia, con particolare riguardo ai monopoli, all'ambiente,
all'assetto urbano e del territorio, alla cultura, all'istruzione, alla
sanità, ai trasporti, alla previdenza ed assistenza; su ogni altro
aspetto rilevante ai fini della gestione efficiente ed efficace delle risorse
pubbliche;
b) favorire la raccolta di documentazione sugli argomenti di cui al
punto a) del presente articolo, anche attraverso la costituzione di banche-dati;
c) diffondere i risultati dell'attività di ricerca e documentazione
di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo;
d) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, convegni, seminari scientifici, tavole rotonde ed eventuali
altre iniziative di studio e divulgazione sui temi di ricerca di cui al
punto a) del presente articolo;
e) collaborare con le Facoltà delle Università aderenti
al CRIEP per la realizzazione di corsi di aggiornamento o specializzazione
sulle tematiche di cui al punto a) del presente articolo.
Art. 3
Modalità operative
Il CRIEP svolge le proprie attività sulla base del programma
annuale deliberato dal Consiglio direttivo. Il programma può essere
variato in corso d'anno, qualora se ne ravvisi la necessità, nel
rispetto delle compatibilità finanziarie.
Il CRIEP può svolgere studi e ricerche per conto terzi, sulla
base di apposite convenzioni, con le modalità previste dall'art.
66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, nel caso di contratti finanziati
dall'Unione Europea, secondo la normativa comunitaria. Il Consiglio direttivo
del CRIEP stabilisce per ogni contratto o convenzione con terzi i criteri
per la ripartizione dei proventi fra i Dipartimenti e gli Istituti afferenti
al Centro e fra il personale docente e non docente che partecipa all'attività
in conto terzi, nel rispetto del citato art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382, e della normativa comunitaria ove rilevante.
Qualora il Consiglio direttivo lo giudichi opportuno, il CRIEP può
svolgere specifiche attività in collaborazione con altri enti di
ricerca e documentazione pubblici e privati.
Art. 4
Organi del CRIEP
Organi del CRIEP sono:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore.
Il Consiglio direttivo è composto da tanti membri quante sono
le Università afferenti. Ciascuna Università designa un membro
eleggendolo fra i professori di ruolo dei Dipartimenti e Istituti afferenti
che appartengano al settore disciplinare P01C (Scienza delle finanze).
In caso di mancanza o indisponibilità di professori di ruolo appartenenti
a tale settore disciplinare, l'elettorato passivo è esteso ai professori
di ruolo dei settori disciplinari affini che saranno indicati dal Consiglio
direttivo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori
dei Dipartimenti e Istituti afferenti al CRIEP.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Direttore, il quale
deve rivestire o avere rivestito la qualifica di professore di ruolo di
prima fascia di disciplina rientrante nel settore P01C. In caso di mancanza
o indisponibilità di docenti con tali qualifiche, il Consiglio direttivo
allarga l'elettorato passivo ai professori di ruolo di seconda fascia del
settore P01C ed eventualmente anche ai professori di prima fascia di discipline
di settore affine.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università
dove ha sede amministrativa il CRIEP e resta in carica per tre anni solari
consecutivi.
Alle adunanze del Consiglio direttivo partecipa il segretario amministrativo
del Dipartimento dove ha sede amministrativa il CRIEP, con voto consultivo
e con funzione di segretario verbalizzante.
Art.5
Funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) approvare, su proposta del Direttore e prima dell'inizio di ogni
esercizio, il programma di attività del CRIEP e il bilancio preventivo;
b) approvare entro il mese di febbraio il rendiconto dell'esercizio
precedente e una relazione sulle attività svolte, predisposti dal
Direttore;
c) approvare le variazioni del programma di attività e del bilancio,
salva la possibilità di delega al Direttore del potere di effettuare
tali variazioni entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso;
d) deliberare l'ammissione al CRIEP di altre Università o di
altri Dipartimenti e Istituti delle Università già afferenti
al Centro;
e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.
Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno,
per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo
e per l'approvazione del rendiconto e della relazione relativa all'esercizio
precedente. Il Consiglio è altresì convocato ogni volta che
il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il
voto del Direttore.
Art. 6
Il Direttore
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove
ha sede amministrativa il CRIEP, su conforme designazione del Consiglio
direttivo, dura in carico un triennio e può essere rieletto per
il triennio successivo.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) sovraintende all'attività del CRIEP;
b) è responsabile della gestione del CRIEP;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) predispone il programma di attività, il bilancio di previsione,
il rendiconto e la relazione conclusiva sull'attività svolta nell'esercizio
precedente e li sottopone per l'approvazione al Consiglio direttivo nei
tempi previsti dall'art. 5.
Art. 7
Sede amministrativa
Il CRIEP ha sede amministrativa presso il Dipartimento di scienze economiche
dell'Università degli studi di Padova. Lo spostamento della sede
amministrativa presso altro Dipartimento afferente al CRIEP può
essere deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo.
Le attività scientifiche del CRIEP si svolgono presso le sedi
delle Università convenzionate.
Art. 8
Personale e collaboratori del CRIEP
Ogni Università convenzionata può disporre l'assegnazione
al CRIEP di personale docente e ricercatori con le modalità previste
dall'art. 17, 1° comma e dall'art. 91, 3° comma del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, su richiesta degli interessati. Ai sensi dello stesso art.
91, 3° comma, le Università convenzionate possono assegnare
al CRIEP personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il CRIEP può inoltre ricorrere:
a) alla utilizzazione temporanea di professori di Università
straniere;
b) alla utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università
convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;
c) alla utilizzazione di altro personale con contratti di prestazione
d'opera.
Art. 9
Finanziamenti e amministrazione
Le entrate del CRIEP possono derivare:
a) da finanziamenti del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica per progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante
interesse per lo sviluppo della scienza;
b) da finanziamenti del C.N.R. per specifiche iniziative;
c) da eventuali contributi delle Università convenzionate;
d) da contributi di altri enti e fondazioni interessati allo sviluppo
degli studi di cui all'art. 2;
e) dai proventi delle attività svolte per conto terzi sulla
base di contratti e convenzioni;
f) da lasciti, donazioni e altri contributi derivanti da persone fisiche
ed enti pubblici e privati.
I fondi assegnati al CRIEP affluiscono al Dipartimento dove ha sede
amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al CRIEP. Il suddetto
Dipartimento provvede a stipulare i contratti e le convenzioni relativi
all'attività del CRIEP.
Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per
le attribuzioni degli organi in materia, si applica il regolamento adottato
dalla Università dove ha sede amministrativa il CRIEP.
I beni inventariabili acquistati con fondi assegnati al CRIEP sono
registrati presso il Dipartimento o Istituto convenzionato in cui si trovano
con intestazione al CRIEP. I Direttori dei Dipartimenti o Istituti convenzionati
presso i quali si trovano i beni sono consegnatari responsabili dei beni
medesimi. In caso di cessazione del CRIEP o di recesso di uno dei suoi
membri, i beni di cui sopra resteranno di proprietà delle Università
convenzionate che li hanno già in carico.
Art. 10
Durata e recesso
La convenzione istitutiva del CRIEP è stipulata inizialmente per la durata di tre anni ed è prorogata automaticamente di anno in anno. Ciascuna Università afferente può recedere dalla convenzione previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza al Direttore del CRIEP.
Art 11
Ulteriori adesioni
Qualora altre Università intendano aderire al CRIEP, ne fanno motivata richiesta al Direttore del Centro che sottopone la proposta al Consiglio direttivo per l'approvazione, previa verifica della coerenza dei fini e degli interessi di ricerca con quelli propri del CRIEP. Analogamente si procede quando altri Dipartimenti o Istituti delle Università già convenzionate intendano aderire al CRIEP.
Art. 12
Norme transitorie
In attesa della costituzione del Consiglio e quindi della nomina del
Direttore opererà un Comitato promotore costituto dai sottonotati
professori:
Prof. Gilberto Muraro per l'Università degli studi di Padova
Prof. Dino Rizzi per l'Università degli studi di Venezia
Prof. Nicola Sartor per l'Università degli studi di Verona.
Tale Comitato sarà presieduto dal Prof. Gilberto Muraro.
Nelle more della costituzione del Consiglio direttivo e dell'elezione
del Direttore, il Comitato promotore e il suo Presidente svolgono rispettivamente
le funzioni del Consiglio direttivo e del Direttore. Entro tre mesi dalla
firma della convenzione costitutiva le Università convenzionate
devono indire le elezioni dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio direttivo
del CRIEP. Conosciute le risultanze delle elezioni, il Presidente del Comitato
promotore convoca il Consiglio direttivo per l'elezione del Direttore.
Con l'insediamento del Consiglio direttivo e del suo Direttore cessa il
Comitato promotore.
Nella prima applicazione della convenzione, il Consiglio direttivo
e il Direttore durano in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
alla nomina.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Giovanni Marchesini
Il Rettore dell’Università degli Studi di Venezia
Prof. Maurizio Rispoli
Il Rettore dell’Università degli Studi di Verona
Prof. Mario Marigo