Dipartimento di
Scienze Economiche "M.Fanno"
Università di Padova

Dipartimento di
Scienze Economiche
Università Ca' Foscari di Venezia

Dipartimento di
Diritto dell'Economia
Università di Verona

Centro di Ricerca Interuniversitario
sull'Economia Pubblica

Statuto


Convenzione per l'istituzione del
Centro di Ricerca Interuniversitario sull'Economia Pubblica (CRIEP)

TRA

l'Università degli studi di Padova, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Marchesini,
l'Università degli studi di Venezia, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Rispoli,
l'Università degli studi di Verona, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Mario Marigo
allo scopo di promuovere la collaborazione scientifica fra i docenti e i ricercatori delle stesse Università nel campo dell'economia pubblica, vista anche sotto l'aspetto giuspubblicistico,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Costituzione del CRIEP

E' costituito, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fra le Università degli studi di Padova, Venezia e Verona il Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP).
Afferiscono al CRIEP i sottoindicati Dipartimenti e Istituti delle Università convenzionate:

Dipartimento di scienze economiche dell'Università di Padova;
Dipartimento di scienze economiche dell'Università di Venezia;
Istituto di diritto pubblico dell'Università di Verona.


Art. 2
Finalità del CRIEP

Il CRIEP è costituito con le seguenti finalità:
a) promuovere, sostenere e coordinare studi e ricerche sull'economia del settore pubblico con riguardo sia alle entrate che alle spese; sulle aziende pubbliche, di pubblica utilità e gli enti non-profit; sulla regolamentazione dell'economia, con particolare riguardo ai monopoli, all'ambiente, all'assetto urbano e del territorio, alla cultura, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, alla previdenza ed assistenza; su ogni altro aspetto rilevante ai fini della gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche;
b) favorire la raccolta di documentazione sugli argomenti di cui al punto a) del presente articolo, anche attraverso la costituzione di banche-dati;
c) diffondere i risultati dell'attività di ricerca e documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo;
d) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, convegni, seminari scientifici, tavole rotonde ed eventuali altre iniziative di studio e divulgazione sui temi di ricerca di cui al punto a) del presente articolo;
e) collaborare con le Facoltà delle Università aderenti al CRIEP per la realizzazione di corsi di aggiornamento o specializzazione sulle tematiche di cui al punto a) del presente articolo.

Art. 3
Modalità operative

Il CRIEP svolge le proprie attività sulla base del programma annuale deliberato dal Consiglio direttivo. Il programma può essere variato in corso d'anno, qualora se ne ravvisi la necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie.
Il CRIEP può svolgere studi e ricerche per conto terzi, sulla base di apposite convenzioni, con le modalità previste dall'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, nel caso di contratti finanziati dall'Unione Europea, secondo la normativa comunitaria. Il Consiglio direttivo del CRIEP stabilisce per ogni contratto o convenzione con terzi i criteri per la ripartizione dei proventi fra i Dipartimenti e gli Istituti afferenti al Centro e fra il personale docente e non docente che partecipa all'attività in conto terzi, nel rispetto del citato art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della normativa comunitaria ove rilevante.
Qualora il Consiglio direttivo lo giudichi opportuno, il CRIEP può svolgere specifiche attività in collaborazione con altri enti di ricerca e documentazione pubblici e privati.

Art. 4
Organi del CRIEP

Organi del CRIEP sono:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore.
Il Consiglio direttivo è composto da tanti membri quante sono le Università afferenti. Ciascuna Università designa un membro eleggendolo fra i professori di ruolo dei Dipartimenti e Istituti afferenti che appartengano al settore disciplinare P01C (Scienza delle finanze). In caso di mancanza o indisponibilità di professori di ruolo appartenenti a tale settore disciplinare, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo dei settori disciplinari affini che saranno indicati dal Consiglio direttivo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori dei Dipartimenti e Istituti afferenti al CRIEP.
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Direttore, il quale deve rivestire o avere rivestito la qualifica di professore di ruolo di prima fascia di disciplina rientrante nel settore P01C. In caso di mancanza o indisponibilità di docenti con tali qualifiche, il Consiglio direttivo allarga l'elettorato passivo ai professori di ruolo di seconda fascia del settore P01C ed eventualmente anche ai professori di prima fascia di discipline di settore affine.
Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il CRIEP e resta in carica per tre anni solari consecutivi.
Alle adunanze del Consiglio direttivo partecipa il segretario amministrativo del Dipartimento dove ha sede amministrativa il CRIEP, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.

Art.5
Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:
a) approvare, su proposta del Direttore e prima dell'inizio di ogni esercizio, il programma di attività del CRIEP e il bilancio preventivo;
b) approvare entro il mese di febbraio il rendiconto dell'esercizio precedente e una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore;
c) approvare le variazioni del programma di attività e del bilancio, salva la possibilità di delega al Direttore del potere di effettuare tali variazioni entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso;
d) deliberare l'ammissione al CRIEP di altre Università o di altri Dipartimenti e Istituti delle Università già afferenti al Centro;
e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.
Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo e per l'approvazione del rendiconto e della relazione relativa all'esercizio precedente. Il Consiglio è altresì convocato ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Direttore.

Art. 6
Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il CRIEP, su conforme designazione del Consiglio direttivo, dura in carico un triennio e può essere rieletto per il triennio successivo.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) sovraintende all'attività del CRIEP;
b) è responsabile della gestione del CRIEP;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
d) predispone il programma di attività, il bilancio di previsione, il rendiconto e la relazione conclusiva sull'attività svolta nell'esercizio precedente e li sottopone per l'approvazione al Consiglio direttivo nei tempi previsti dall'art. 5.

Art. 7
Sede amministrativa

Il CRIEP ha sede amministrativa presso il Dipartimento di scienze economiche dell'Università degli studi di Padova. Lo spostamento della sede amministrativa presso altro Dipartimento afferente al CRIEP può essere deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo.
Le attività scientifiche del CRIEP si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate.

Art. 8
Personale e collaboratori del CRIEP

Ogni Università convenzionata può disporre l'assegnazione al CRIEP di personale docente e ricercatori con le modalità previste dall'art. 17, 1° comma e dall'art. 91, 3° comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, su richiesta degli interessati. Ai sensi dello stesso art. 91, 3° comma, le Università convenzionate possono assegnare al CRIEP personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Il CRIEP può inoltre ricorrere:
a) alla utilizzazione temporanea di professori di Università straniere;
b) alla utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;
c) alla utilizzazione di altro personale con contratti di prestazione d'opera.

Art. 9
Finanziamenti e amministrazione

Le entrate del CRIEP possono derivare:
a) da finanziamenti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza;
b) da finanziamenti del C.N.R. per specifiche iniziative;
c) da eventuali contributi delle Università convenzionate;
d) da contributi di altri enti e fondazioni interessati allo sviluppo degli studi di cui all'art. 2;
e) dai proventi delle attività svolte per conto terzi sulla base di contratti e convenzioni;
f) da lasciti, donazioni e altri contributi derivanti da persone fisiche ed enti pubblici e privati.
I fondi assegnati al CRIEP affluiscono al Dipartimento dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al CRIEP. Il suddetto Dipartimento provvede a stipulare i contratti e le convenzioni relativi all'attività del CRIEP.
Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli organi in materia, si applica il regolamento adottato dalla Università dove ha sede amministrativa il CRIEP.
I beni inventariabili acquistati con fondi assegnati al CRIEP sono registrati presso il Dipartimento o Istituto convenzionato in cui si trovano con intestazione al CRIEP. I Direttori dei Dipartimenti o Istituti convenzionati presso i quali si trovano i beni sono consegnatari responsabili dei beni medesimi. In caso di cessazione del CRIEP o di recesso di uno dei suoi membri, i beni di cui sopra resteranno di proprietà delle Università convenzionate che li hanno già in carico.

Art. 10
Durata e recesso

La convenzione istitutiva del CRIEP è stipulata inizialmente per la durata di tre anni ed è prorogata automaticamente di anno in anno. Ciascuna Università afferente può recedere dalla convenzione previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza al Direttore del CRIEP.

Art 11
Ulteriori adesioni

Qualora altre Università intendano aderire al CRIEP, ne fanno motivata richiesta al Direttore del Centro che sottopone la proposta al Consiglio direttivo per l'approvazione, previa verifica della coerenza dei fini e degli interessi di ricerca con quelli propri del CRIEP. Analogamente si procede quando altri Dipartimenti o Istituti delle Università già convenzionate intendano aderire al CRIEP.

Art. 12
Norme transitorie

In attesa della costituzione del Consiglio e quindi della nomina del Direttore opererà un Comitato promotore costituto dai sottonotati professori:
Prof. Gilberto Muraro per l'Università degli studi di Padova
Prof. Dino Rizzi per l'Università degli studi di Venezia
Prof. Nicola Sartor per l'Università degli studi di Verona.
Tale Comitato sarà presieduto dal Prof. Gilberto Muraro.
Nelle more della costituzione del Consiglio direttivo e dell'elezione del Direttore, il Comitato promotore e il suo Presidente svolgono rispettivamente le funzioni del Consiglio direttivo e del Direttore. Entro tre mesi dalla firma della convenzione costitutiva le Università convenzionate devono indire le elezioni dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio direttivo del CRIEP. Conosciute le risultanze delle elezioni, il Presidente del Comitato promotore convoca il Consiglio direttivo per l'elezione del Direttore. Con l'insediamento del Consiglio direttivo e del suo Direttore cessa il Comitato promotore.
Nella prima applicazione della convenzione, il Consiglio direttivo e il Direttore durano in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla nomina.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Giovanni Marchesini

Il Rettore dell’Università degli Studi di Venezia
Prof. Maurizio Rispoli

Il Rettore dell’Università degli Studi di Verona
Prof. Mario Marigo