(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
(1/a) Vedi, anche, l'art.
72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 19 maggio
1998, n. 127/E; Circ. 26
giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15;
Circ. 5 novembre 1996, n.
137; Circ. 10 gennaio 2000, n. 2/2000;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 novembre 1997, n. 723;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 7 maggio 1996, n. DAS/6174/1/VOL/154;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli Affari Sociali:
Circ. 31 ottobre 1997, n.
2298; Circ. 3 maggio 1999, n. DAS/III/3018/VOL.
1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove
lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità
di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e
dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente
legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza
le spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione
di cui fa parte.
3. Organizzazioni di volontariato.
1. È considerato
organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine
di svolgere
l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante
e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo
scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre
a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere
espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì
stabiliti l'obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei
modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di
volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività
di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per
la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi
assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati
i relativi controlli.
5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di
volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per
lo
svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6,
possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al
conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo
e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento
della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o
analogo settore, secondo le
indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza,
secondo le disposizioni
del codice civile.
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome.
1. Le regioni e le province
autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per
stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo
le disposizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di
cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo
e dello statuto o degli accordi
degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine
di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività
di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione
dal registro con
provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide
con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio
nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa
alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei
soggetti eroganti.
7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni,
le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi
nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e
della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazioni e di controllo
della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle
spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi
delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente
per
fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività
sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di
beni, né prestazioni di servizi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità
o di legato sono esenti da ogni
imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. (2).
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di
volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al
periodo precedente, sono fissati dal
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per
gli affari sociali (2/a).
(2) Aggiunge il comma 1-ter
all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata alla voce Imposte e
tasse in genere.
(2/a) Periodo così sostituito dall'art. 18, D.L. 29 aprile 1994, n. 260,
riportato alla voce Imposte e
tasse in genere. Con D.M. 25 maggio 1995, riportato al n. DD/IV, sono stati
fissati i criteri per
l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte
dalle organizzazioni di
volontariato.
9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le
disposizioni di
cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598
(3), come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1982, n.
954 (4).
(3) Riportato alla voce
Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
(4) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
10. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e
provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa
del
volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che
formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture
pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6
alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione
delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai
corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi
dalle regioni, dalle
province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni
di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le
disposizioni
di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (5).
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali,
è
istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un
suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato
operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi
messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione
della conoscenza
delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per
far fronte ad emergenze sociali
e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati
nei settori di
competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato
di attuazione delle
normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per
la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative
finalizzate alla
circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale
partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati
(5/a).
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il
Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti
di cui alla lettera d) del
comma 1 (5/b).
(5/a) L'art. 4, D.L. 27
maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff.
27 luglio 1994, n. 174), ha
autorizzato la spesa di lire 800 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994,
per il funzionamento
dell'Osservatorio e per l'organizzazione della Conferenza nazionale di cui al
presente articolo. L'art. 1,
comma 2, della legge di conversione sopracitata ha disposto che restano validi
gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non convertito in legge.
(5/b) L'art. 4, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123),
convertito in legge,
con modificazioni, con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994,
n. 174), ha autorizzato la
spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per la
dotazione del Fondo di cui
al presente articolo.
13. Limiti di applicabilità.
1. È fatta salva
la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente
legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale
allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge
15 dicembre 1972, n. 772 (6).
(6) Riportata alla voce Forze armate.
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo
di cui
al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa
di due miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-
quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
Al relativo onere si fa
fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni
di volontariato".
15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (7), devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo
dei propri proventi, al netto
delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del
comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni
al fine di istituire, per il
tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni
di volontariato, e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di
cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma,
del regio decreto 25 aprile 1929,
n. 967 (8), e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (8/a).
(7) Riportato alla voce
Istituti di credito.
(8) Riportato alla voce Casse di risparmio e monti di credito su pegno.
(8/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi, ora, il D.M.
8 ottobre 1997, riportato
al n. DD/V.
16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione
dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter
espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro o
delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente
con l'organizzazione
aziendale.
2. (9).
(9) Aggiunge un comma all'art.
3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce Impiegati civili dello
Stato.